Novità/Temperatura sul lavoro – nuove regole da gennaio 2027

Temperatura sul lavoro – nuove regole da gennaio 2027

Il caldo sul posto di lavoro non è solo una questione di comfort. Quando la temperatura diventa troppo elevata, aumenta il rischio di disidratazione, affaticamento e altri problemi di salute, mentre allo stesso tempo diminuiscono la concentrazione e l’efficienza. Finora, tuttavia, le norme in materia di salute e sicurezza (BHP) non indicavano una temperatura massima alla quale fosse consentito svolgere il lavoro. Questo sta per cambiare.

A partire dall’11 gennaio 2027 entreranno in vigore nuove regole riguardanti le alte temperature nei luoghi di lavoro. Per la prima volta, la normativa stabilirà valori specifici oltre i quali il datore di lavoro sarà tenuto ad adottare determinate misure e, in alcuni casi, il lavoro non potrà essere svolto.

Cosa cambierà dall’11 gennaio?

La modifica più importante riguarda il fatto che, allo stato attuale, le norme non prevedono una temperatura massima oltre la quale il lavoro debba essere automaticamente sospeso. Il datore di lavoro ha invece l’obbligo di garantire condizioni adeguate e di proteggere la salute dei lavoratori, anche dagli effetti delle alte temperature.

28°C non significa “interruzione del lavoro”

Quali temperature saranno in vigore?

È importante la distinzione tra la soglia oltre la quale il datore di lavoro deve adottare misure e la temperatura che rende il lavoro non ammissibile.

1. Lavoro in ambienti chiusi

Se la temperatura in un locale supera i 28°C, il datore di lavoro dovrà adottare soluzioni tecniche adeguate per limitarne l’aumento, ove ciò sia possibile dal punto di vista tecnologico. Se non sarà possibile, dovranno essere introdotte misure organizzative.

Per i lavori pesanti svolti in ambienti chiusi sarà applicata una soglia più bassa: la temperatura non potrà superare i 25°C.

La temperatura massima prevista per il lavoro in ambienti chiusi sarà fissata a 35°C.Il suo superamento comporterà, in linea di massima, il divieto di svolgere il lavoro. Ciò significa che una temperatura superiore a 28°C non comporterà automaticamente l’interruzione di ogni attività, ma richiederà una reazione adeguata da parte del datore di lavoro.

2. Lavoro all’aperto

Per il lavoro all’esterno il datore di lavoro dovrà adottare misure organizzative già al superamento dei 25°C.

Per i lavori pesanti svolti all’aperto è previsto un ulteriore limite: la temperatura non potrà superare i 32°C.

In pratica, le nuove norme introducono regole diverse a seconda del tipo di lavoro e del luogo in cui è prestato. Una soglia attiverà l’obbligo di adottare misure, un’altra renderà il lavoro non ammissibile.

Il datore di lavoro deve prepararsi in anticipo

Cosa dovrebbe fare il datore di lavoro prima dell’entrata in vigore delle norme?

Le nuove disposizioni implicano che la reazione al caldo non debba essere improvvisata solo quando la temperatura inizia a salire rapidamente. Il datore di lavoro dovrebbe definire preventivamente le procedure operative da adottare in caso di temperature elevate.

In pratica ciò significa analizzare le condizioni presenti nelle singole postazioni e predisporre soluzioni che permettano di limitare l’impatto del caldo sulla salute dei lavoratori. Possono essere soluzioni tecniche, ad esempio per limitare l’aumento della temperatura, oppure soluzioni organizzative, adattate al tipo di lavoro e alle condizioni presenti.

Le misure organizzative dovrebbero essere consultate con i lavoratori nell’ambito della commissione per la sicurezza e la salute sul lavoro. In mancanza di una commissione attiva, le soluzioni saranno stabilite secondo la procedura prevista dal Codice del lavoro, previo parere del medico competente.

Al termine delle consultazioni, il datore di lavoro dovrà inoltre informare i lavoratori delle misure adottate secondo le modalità previste in azienda.

Lo sapevate che…

la temperatura elevata può influire non solo sul benessere, ma anche sulla sicurezza sul lavoro.

Disidratazione, affaticamento e calo della concentrazione possono aumentare il rischio di errore, soprattutto nei lavori che richiedono attenzione, sforzo fisico o l’uso di macchinari. Per questo le nuove norme non si concentrano esclusivamente sul comfort termico: il loro obiettivo principale è ridurre i rischi per la salute dei lavoratori.

Vale anche la pena ricordare che i valori indicati nelle nuove disposizioni riguardano temperature elevate dovute alle condizioni atmosferiche. Non devono essere confusi con le temperature derivanti dalla specificità del processo tecnologico.

Cosa significa in pratica?

Per il datore di lavoro, la nuova normativa comporta soprattutto la necessità di predisporre in anticipo una procedura per le giornate di caldo intenso. Vale la pena verificare quali postazioni sono maggiormente esposte alle temperature alte, quali soluzioni tecniche possono essere adottate e quali misure organizzative saranno possibili in caso di superamento delle temperature stesse.

Per il lavoratore, le nuove norme significano valori chiaramente definiti e obblighi specifici del datore di lavoro volti a limitare l’impatto del caldo sulla salute e sulla sicurezza durante il lavoro.

Riepilogo

Finora le norme non indicavano una temperatura massima oltre la quale il lavoro in ambienti chiusi fosse vietato. Dall’11 gennaio 2027 le regole saranno più precise:

  • 28°C – superamento di questa temperatura in ambienti chiusi comporta l’obbligo di adottare soluzioni tecniche o organizzative;
  • 25°C – superata tale temperatura all’aperto, il datore di lavoro dovrà adottare adeguate misure organizzative;
  • 35°C – temperatura massima in ambienti chiusi, oltre la quale il lavoro non potrà essere svolto, con eccezioni previste dalla normativa;
  • 32°C – temperatura massima per lavori pesanti svolti all’aperto.

Le nuove disposizioni mirano a garantire che la gestione delle alte temperature non sia soltanto un obbligo derivante dai principi generali di sicurezza e salute, ma anche un intervento fondato su soglie precise stabilite dalla normativa.

Base giuridica

Decreto del Ministro della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2026, che modifica il decreto relativo alle disposizioni generali in materia di sicurezza e igiene del lavoro (G.U. 2026, n. 927).

Il decreto entra in vigore l’11 gennaio 2027.